Confermata, dal 1° gennaio 2014, l’esenzione degli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari posti in essere dai coniugi in sede di separazione e divorzio.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 affronta il tema delle modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari a seguito della entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 dell’articolo 10 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
Con l’occasione chiarisce a pagina 60 che la soppressione disposta dall’articolo 10, comma 4, del citato D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 “non opera in relazione ad alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti, che hanno una applicazione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita. Si pensi” – precisa la circolare – “ad alcuni istituti, quali, la mediazione civile e commerciale, i procedimenti in materia di separazione e divorzio o la conciliazione giudiziale, che prevedono una normativa fiscale di carattere generale, che può trovare applicazione, tra l’altro, anche per i trasferimenti immobiliari, posti in essere nell’ambito degli stessi procedimenti“.
A pagina 62, nell’esaminare lo specifico tema dei procedimenti di separazione e divorzio, l’Amministrazione finanziaria rileva che l’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Prosegue considerando che, come chiarito con la circolare 21 giugno 2012, n. 27, tali disposizioni di favore si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ‘relativi’ al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
Conclude, quindi, nel senso che, “qualora nell’ambito di tali procedimenti, vengano posti in essere degli atti di trasferimento immobiliare, continuano ad applicarsi, anche successivamente al 1° gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla citata legge n. 74 del 1987“, valutando che “l’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti con riferimento a tali disposizioni agevolative che assicurano l’operatività dell’istituto in argomento” e rinviando, quanto all’applicazione di tale disposizione agevolativa, ai chiarimenti già formulati dall’Agenzia, tra l’altro, con la circolare 29 maggio 2013, n. 18 (par. 1.15, pag. 38).
In buona sostanza, nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, anche dopo il 1° gennaio 2014 continua ad applicarsi il regime di esenzione d’imposta sia ai trasferimenti immobiliari posti in essere dai coniugi, parti del procedimento stesso, e direttamente riferibili ai coniugi stessi, sia alle disposizioni patrimoniali poste in essere dai primi in favore dei figli negli accordi relativi a detti procedimenti, a condizione che il testo dell’accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
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